29 aprile 2012

Roma - Polverini: condanna bis per condotta antisindacale

E due: con una condanna per comportamento antisindacale, la governatrice Renata Polverini inanella, per il suo cursus honoris di ex leader dell'Ugl, un'altra censura dal giudice del lavoro. Proprio l'Ugl, guidata da Renata Polverini dal 2006 al 2010, è stata il pomo della discordia: unica organizzazione sindacale invitata senza titolo (perché non firmataria di contratto) alle trattative sui dipendenti della sanità, ha causato il secondo scivolone della governatrice.

Che non si confronta affatto con i sindacati (prima condanna) o privilegia il suo convocandolo quando non dovrebbe (seconda).
Al giudice del lavoro si era rivolta la Fials, Federazione autonoma dei lavoratori della sanità che oggi, con il suo segretario regionale, Gianni Romano, canta vittoria: "Per essere buoni potremmo dire che la presidente Polverini sembra ignorare le regole; in verità a spingerla a comportamenti illegittimi è il senso di appartenenza a una parte invece di essere la presidente di tutti". Lo stesso giudice ha sottolineato il comportamento fuori legge della governatrice: "L'Ugl è stata l'unica tra le organizzazioni non autorizzate a essere stata illegittimamente convocata e ammessa alle trattative; scelta questa quanto meno incomprensibile".
Nell'ottobre scorso la governatrice era già stata condannata per condotta antisindacale. Secondo il giudice aveva "omesso l'informazione e la concertazione con i sindacati" sugli incarichi aggiuntivi per i dirigenti della Regione e sulle assunzioni nelle Agenzie "per i parchi" (Arp), "per la difesa del suolo" (Ardis), "per le aree naturali protette" (Aannpp). A chiamarla in giudizio era stata Roberta Bernardeschi, segretaria del Direr, sindacato dei dirigenti regionali. "Avevamo chiesto", ricorda, "di essere informati sugli orientamenti per la riorganizzazione degli uffici prima del confronto previsto dalla legge". "Per tutta risposta", continua Bernardeschi, "il segretario generale della Regione, Salvatore Ronghi, chiosò le nostre richieste come "deliranti e intellettualmente disoneste". Di parere diverso fu il giudice del lavoro che riconobbe come dovute l'informazione preliminare e la concertazione relativa.

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